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[1]La complessiva dotazione del bilancio per la spesa effettiva del Ministero della marina, viene stabilita per ciascuno degli esercizi dal 1904-1905 al 1916-917, nelle somme indicate:
[2]per l'esercizio 1904-905 L. 125,000,000;
[3]per l'esercizio 1905-906 L. 126,000,000;
[4]per l'esercizio 1906-907 L. 133,000,000;
[5]per l'esercizio 1907-908 L. 133,000,000;
[6]e per ciascuno degli esercizi dal 1908-909 al 1916-917 L. 134,000,000.
[7]Gli stanziamenti qui stabiliti per gli esercizi 1904-905 e 1905-906 sostituiscono quelli che agli esercizi stessi spetterebbero ai termini dell'art. 1 della legge 13 giugno 1901, n. 258.
[8]Le spese effettive del bilancio della marina alle quali si riferisce il primo comma del presente articolo, sono tutte le spese inscritte negli stati di previsione, comprese le pensioni e gli assegni alla marina mercantile, escluse soltanto le partite di giro, il movimento dei capitali e le somme di cui nell'art. 2 della legge 13 giugno 1901, n. 258 e nell'art. 3 della legge 13 dicembre 1903, n. 473.
Testo in vigore dal 8 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
