Art. 8
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[1]La quota complessiva di concorso, da assegnarsi per ciascuna strada ai Comuni interessati, sara' determinata, in misura non maggiore di un terzo del costo dell'opera, dal Consiglio provinciale, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente Legge, e sara' ripartita fra i Comuni medesimi mediante costituzione di consorzi obbligatorii, promossi dalla Deputazione provinciale.
[2]La Deputazione fara' il quadro di ripartizione della quota di concorso per ciascuna strada fra i Comuni interessati, tenendo come criterii principali la popolazione, il prodotto delle imposte dirette, le rendite patrimoniali, e la maggior vicinanza alla strada a costruirsi.
[3]La Deputazione ne dara' comunicazione a tutti i Comuni, perche' deliberino entro il termine di due mesi. Trascorso questo termine, la Deputazione statuira' sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni e sui richiami dei Comuni.
[4]In caso di contestazione, sia sulla determinazione della quota complessiva, che sulla ripartizione di questa in contingenti comunali, saranno applicabili gli articoli 45 e 46 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.
[5]Il ricorso pero' non sospendera' l'obbligo nella Provincia di costruire la strada, e nei Comuni di pagare la quota loro assegnata.
Testo in vigore dal 5 luglio 1869 al 16 dicembre 2009
