Art. 6
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[1]Le Provincie nel cui territorio sono poste le strade provinciali della prima e seconda serie, dovranno stabilire nei loro bilanci le somme necessarie perche' rientri nelle casse dello Stato, nel periodo di dieci anni, incominciando dall'esercizio 1870, la parte loro attribuita del costo per opere intorno alle strade comprese nelle serie medesime.
[2]L'iscrizione di tali spese nei bilanci provinciali sara' obbligatoria.
[3]Questa obbligazione si estendera' anche a quelle somme maggiori, che potessero eventualmente occorrere per le costruzioni rispettive.
Testo in vigore dal 5 luglio 1869 al 16 dicembre 2009
