Art. 22
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[1]E' data facolta' al Governo di riordinare e di pubblicare, mediante Decreto Reale, l'Elenco delle strade che sono riconosciute nazionali per effetto di questa e delle precedenti disposizioni legislative.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Firenze addi' 27 giugno 1869.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Pironti.
[6]A. Mordini. E. Bertole-Viale. L. G. Cambray Digny.
Testo in vigore dal 5 luglio 1869 al 16 dicembre 2009
