Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1869 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I progetti ed i tracciati delle strade provinciali comprese nella presente Legge, saranno stabiliti o modificati colle forme determinate dagli articoli 14, 25 e 26 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.
Testo in vigore dal 5 luglio 1869 al 16 dicembre 2009
