Art. 11
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[1]I tronchi di strade costruiti o in costruzione per cura delle Provincie e dei Comuni, i quali dovranno essere compresi in alcuna delle strade provinciali annoverate nel 4° articolo, da costruirsi a cura dello Stato o delle Provincie, saranno a quello, o a queste, consegnati il 1° gennaio 1870.
[2]I fondi stanziati dai Comuni o dalle Provincie sul bilancio 1869, per costruzione o sistemazione dei tronchi di strade medesimi, dovranno essere spesi entro l'anno 1869, oppure versati al Governo od alle Provincie il 1° gennaio 1870.
[3]Saranno applicabili ai tronchi di strade medesimi le disposizioni degli articoli 88 e 89 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.
Testo in vigore dal 5 luglio 1869 al 16 dicembre 2009
