Art. 10
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[1]Ai Comuni posti in prossimita' o interessati nelle strade contenute nei precedenti articoli 3 e 4, e' accordato il termine di tre mesi dalla promulgazione della presente Legge, per introdurre nell'Elenco delle strade prescritto dall'articolo 12 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613, le modificazioni che fossero necessarie in relazione colle nuove strade dalla presente Legge decretate.
[2]Il Governo provvedera' per Decreto Reale all'attuazione di questo provvedimento, attenendosi alle norme stabilite nella citata Legge.
Testo in vigore dal 5 luglio 1869 al 16 dicembre 2009
