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[1]L'Ente ha facolta' di contrarre mutui e di emettere obbligazioni.

[2]Le Casse di risparmio e gli altri Istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o di statuti, a concedere anticipazioni o mutui cosi' all'Ente per gli scopi di cui sopra, come alle Amministrazioni ed agli Istituti di cui all'articolo 1, per porli in grado di parteciparvi.

[3]Del pari gli Istituti suddetti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli Istituti di previdenza non aventi scopo di lucro, le Provincie, i Comuni, le Opere pie e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni emesse dall'Ente suddetto.

Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;443~art4 · fonte del testo

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