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[1]Il capitale dell'Ente e' illimitato e sara' costituito da quote nominative di L. 50.000 da rimborsarsi entro cinquant'anni.
[2]Gli Enti che cedano le proprie centrali elettriche o altri impianti del genere potranno computare nelle rispettive quote di fondazione o come equivalente di esse il prezzo che sara' stabilito nel contratto di cessione.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
