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L'Ente provvedera':
- a)alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici nei bacini di cui all'art. 1;
- b)all'acquisto, locazione e conduzione e ampliamento di impianti elettrici esistenti nei bacini idrici sumenzionati; all'eventuale allacciamento con altri impianti ed all'acquisto di energie dai medesimi;
- c)alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio dell'energia elettrica;
- d)in genere a qualunque altra opera idraulica, comprese quelle per la navigazione interna e fluviale, d'interesse dello Provincie partecipanti, che venga concessa all'Ente a norma di legge.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
