Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

L'Ente provvedera':

  • a)alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici nei bacini di cui all'art. 1;
  • b)all'acquisto, locazione e conduzione e ampliamento di impianti elettrici esistenti nei bacini idrici sumenzionati; all'eventuale allacciamento con altri impianti ed all'acquisto di energie dai medesimi;
  • c)alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio dell'energia elettrica;
  • d)in genere a qualunque altra opera idraulica, comprese quelle per la navigazione interna e fluviale, d'interesse dello Provincie partecipanti, che venga concessa all'Ente a norma di legge.

Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;443~art2 · fonte del testo

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