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[1]Per le persone che non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, l'accettazione della conversione in consolidato 3,50 delle rendite 4,50, o la domanda di rimborso, da parte dei rispettivi tutori, curatori e amministratori, saranno considerate come atti di semplice amministrazione, e potranno avere ogni effetto senza autorizzazione speciale, e senza alcuna formalita' giudiziaria.
[2]Se venga chiesto il rimborso, la somma corrispondente dovra' essere versata direttamente presso la Cassa depositi e prestiti, come deposito volontario, per il regolare reimpiego, secondo la procedura normale.
[3]Saranno egualmente considerati come atti di semplice amministrazione, a tutti gli effetti, il ricevimento e la susseguente riunione o alienazione degli assegni frazionali di rendite 3,50 per cento, non suscettivi di inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, risultanti dalla conversione dello rendite 4,50, appartenenti alle persone incapaci, nell'interesse delle quali la conversione sia stata accettata, salvo l'obbligo del reimpiego dell'importo dei premi assegnati e del ricavo della suddetta alienazione.
[4]La donna maritata potra' accettare la conversione o chiedere il rimborso senza autorizzazione del marito.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
