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[1]Sui titoli consolidati 4,50 per cento, per i quali sia stato chiesto il rimborso, sara' pagato, insieme al capitale corrispondente, in L. 100 per 4,50 di rendita, l'interesse maturato sulle cedole a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.
[2]Ai proprietari dei titoli consolidati 4,50 per cento, dai quali, entro i quattro giorni, non sia stata presentata la domanda di rimborso, e sia quindi stato accettato tacitamente il cambio in 3,50 netto, saranno rilasciati, non appena disponibili, i titoli corrispondenti del nuovo consolidato.
[3]Frattanto, e dalla data da stabilirsi nel detto decreto Reale, insieme al pagamento degli interessi decorsi sui titoli 4,50 a tutto il giorno anteriore alla loro rimborsabilita', e al pagamento del premio stabilito nello stesso decreto Reale, sara' provveduto, sempre quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, alla stampigliatura in 3,50 di tutti i titoli, al nome o al portatore, delle rendite del consolidato 4,50 per cento, per le quali sia stata accettata la conversione.
[4]Dalla data fissata per la rimborsabilita' competono ai portatori, che abbiano accettata la conversione, gli interessi 3,50 al netto.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
