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Il fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma e' esonerato, a partire dall'esercizio 1904-905, dall'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato l'annualita' di L. 85,519.20, per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte, e dall'obbligo di versare al Fondo per il culto il contributo di L. 39,400 per spese di amministrazione.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
