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[1]La Direzione generale del debito pubblico e' autorizzata a rilasciare le cartelle al portatore del consolidato 3,50 per cento netto, da emettersi a partire dalla data della presente legge, con le firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.
[2]Alla impressione di tali firme assistera' un rappresentante della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
