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[1]Tutti gli atti e documenti da prodursi, sia per la conversione, sia per il rimborso delle rendite consolidate 4,50 per cento, da convertirsi in virtu' della presente legge, ed ogni atto da rilasciarsi dalle amministrazioni dello Stato in relazione a tali operazioni, saranno esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, se occorra, ammessi a registrazione gratuitamente, a condizione che debbano valere esclusivamente agli effetti della legge stessa.
[2]Sara' ammesso il passaggio gratuito del bollo dai titoli 4,50 per cento ai nuovi titoli 3,50, rilasciati per effetto della conversione, salvo il pagamento suppletivo della tassa, se il presentatore richieda un maggior numero di questi ultimi.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
