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[1]Gli operai e le operaie delle Manifatture che si troveranno nelle condizioni indicate nei comma a), b), c), dell'articolo 1°, potranno liquidare la propria pensione presso la Cassa nazionale di previdenza.
[2]In tal caso, e quando la liquidazione del conto individuale dell'inscritto al ruolo della mutualita' produca, indipendentemente dai versamenti volontari, una pensione inferiore a quella stabilita dall'articolo 3° della presente legge, sara' versata dall'Azienda dei tabacchi alla Cassa nazionale la somma capitale necessaria affinche' la pensione raggiunga la detta misura.
[3]Per l'inscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma da versarsi dall'Azienda dei tabacchi alla Cassa nazionale sara' eguale a quella, che a parita' di tutte le altre condizioni, sarebbe da versarsi se fosse inscritto nel ruolo di mutualita'.
Testo in vigore dal 28 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
