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[1]Gli operai e le operaie delle Manifatture che si troveranno nelle condizioni indicate nei comma a), b), c), dell'articolo 1°, potranno liquidare la propria pensione presso la Cassa nazionale di previdenza.

[2]In tal caso, e quando la liquidazione del conto individuale dell'inscritto al ruolo della mutualita' produca, indipendentemente dai versamenti volontari, una pensione inferiore a quella stabilita dall'articolo 3° della presente legge, sara' versata dall'Azienda dei tabacchi alla Cassa nazionale la somma capitale necessaria affinche' la pensione raggiunga la detta misura.

[3]Per l'inscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma da versarsi dall'Azienda dei tabacchi alla Cassa nazionale sara' eguale a quella, che a parita' di tutte le altre condizioni, sarebbe da versarsi se fosse inscritto nel ruolo di mutualita'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-06-16;259~art8 · fonte del testo

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