Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando per impotenza al lavoro, debitamente riconosciuta, l'operaio abbandoni definitivamente il servizio prima di aver conseguito il diritto a pensione ai termini dell'articolo 1, ma dopo avere compiuto almeno dieci anni di servizio, gli verra' concessa una indennita' per una volta sola, che sara' calcolata sulla base della mercede giornaliera media dell'ultimo quinquennio.
[2]Tale indennita' sara' di 300 volte la mercede quando l'operaio non abbia compiuto quindici anni di servizio, 450 quando ne abbia compiuto quindici ma non venti, e 600 quando ne abbia compiuto venti ma non venticinque.
Testo in vigore dal 28 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
