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[1]Il tempo di servizio utile per la pensione e' rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio prestato sotto qualsiasi forma e classifica, computando anche le assenze per malattia ed i servizi prestati alla soppressa azienda privata dei sughi di tabacco.
[2]Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione saranno computati i servizi militari, ed i servizi civili prestati presso altre Amministrazioni dello, Stato, nonche' le campagne di guerra a norma dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
[3]Gli operai ed operaie, provenienti dall'industria privata dei tabacchi in Sicilia, allorquando raggiungano i limiti di eta' stabiliti al comma a, dell'articolo 1, saranno considerati, agli effetti del servizio utile per la pensione, come ammessi in servizio del monopolio dei tabacchi all'eta' di 18 anni se uomini e di 15 anni se donne, sempre quando possano provare in modo non dubbio questa loro provenienza.
[4]Saranno valutati come utili agli effetti della liquidazione della pensione, a termine della vigente legge e della presente, i servizi prestati alla dipendenza della Regia cointeressata dei tabacchi in qualita' di operai, capi operai, portinai, visitatori, visitatrici ed inservienti, sempre che sia provata in modo non dubbio la data dell'effettiva ammissione e la loro immediata conservazione in servizio allorche' la gestione dell'azienda dei tabacchi fu riassunta dallo Stato.
[5]Nel caso in cui qualche operaio od operaia passasse o fosse gia' passato ad un ufficio civile, pel quale fosse stabilita una pensione, nella determinazione di questa sara' computato anche il periodo di tempo trascorso nelle Manifatture.
Testo in vigore dal 28 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
