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[1]E' data facolta' ai ministri dell'interno e del tesoro, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dallo Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 marzo 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
