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[1]La cessione delle carte d'archivio sara' subordinata alla osservanza delle formalita' di cui all'articolo 69 del regolamento 2 ottobre 1911, numero 1163, fatta eccezione per gli stampati di ogni genere fuori uso, la cui eliminazione sara' disposta, senza alcuna di tali formalita', dai capi degli uffici che dovranno darne avviso al Ministero dal quale dipendono.
[2]Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono ed il relativo provento sara' corrisposto alla Croce rossa.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 21 febbraio 1927
