Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1927 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le Amministrazioni dello Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce rossa i mobili ed altri materiali divenuti assolutamente inservibili e depositati nei magazzini degli economati. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 febbraio 1927, n. 141, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2405, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogata fino al 30 giugno 1931 la efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1927 al 22 dicembre 2008
