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[1]Allorquando il Ministro della Marina riconoscesse opportuno alterare la composizione del naviglio indicata nell'art. 1 della presente legge, vi dovra' provvedere con altro progetto di legge da discutersi ed approvarsi dal Parlamento, contemporaneamente al bilancio di prima previsione della Marina.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data Pollenzo, addi' 1° luglio 1877.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]B. BRIN.
Testo in vigore dal 31 luglio 1877 al 15 gennaio 1901
