Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1877 al 15 gennaio 1901. Leggi il testo vigente →
[1]Nel bilancio di prima previsione di ogni anno si indicheranno le navi delle quali il Governo intende di intraprendere la costruzione.
[2]Unita al bilancio definitivo, il Ministro della Marina presentera' annualmente una relazione sopra quanto si e' fatto nel precedente anno, in base alle disposizioni della presente legge.
[3]I disegni delle navi da costruirsi saranno sottoposti all'esame dei Consigli speciali a cio' chiamati in virtu' di legge o di regolamento.
Testo in vigore dal 31 luglio 1877 al 15 gennaio 1901
