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Nella parte ordinaria del bilancio della Marina saranno stanziate le somme occorrenti per provvedere alla manutenzione ed all'esercizio delle navi esistenti in servizio, nonche' quelle corrispondenti all'annualita' di riproduzione del materiale stabilito nell'art. 1 della presente legge, da impiegarsi nella costruzione di nuove navi.

Testo in vigore dal 31 luglio 1877 al 15 gennaio 1901

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-07-01;3960~art3 · fonte del testo

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