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[1]Il naviglio dello Stato si comporra' delle navi qui appresso indicate:
[2]Naviglio da guerra.
[3]16 navi da guerra di 1ª classe, adatte a tutti gli usi della guerra marittima;
[4]10 navi da guerra di 2ª classe, destinate ad alcuni usi speciali della guerra marittima, ed alla protezione del commercio, cioe': navi di difesa locale, navi speciali da crociera, navi per le stazioni navali all'estero, e simili;
[5]20 navi da guerra di 3ª classe o minori, cioe': avvisi, portatorpedini, piccole cannoniere, o navi simili.
[6]Naviglio onerario o sussidiario della flotta.
[7]2 navi onerarie o sussidiarie di 1ª classe, di dislocamento superiore a tremila tonnellate;
[8]4 navi onerarie o sussidiarie di 2ª classe, di dislocamento superiore a mille tonnellate, fino a tremila tonnellate;
[9]8 navi onerarie o sussidiarie di terza classe, di dislocamento superiore a duecento tonnellate, fino a mille tonnellate.
[10]Naviglio d'uso locale.
[11]12 navi destinate ad uso di polizia locale o di piccolo traffico nei dipartimenti marittimi, di dislocamento inferiore a duecento tonnellate, oltre ai piccoli bastimenti e galleggianti per uso d'arsenale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1877 al 31 luglio 1887
