Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1902 al 11 settembre 1918. Leggi il testo vigente →

[1]Le somme necessarie per la corresponsione delle indennita', di residenza in Roma, mantenuta con la legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelle concesse con la presente legge, saranno stanziate, a cominciare dall'esercizio 1902-903, in appositi capitoli, distintamente dagli stipendi e da qualsiasi altra competenza spettante agli impiegati dello Stato.

[2]Al pagamento di dette indennita' sara' pero' provveduto con gli stessi mandati emessi per gli stipendi, nei quali titoli di spesa si faranno figurare in modo distinto le somme da imputarsi a ciascun capitolo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 3 luglio 1902.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]DI BROGLIO.

[7]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Testo in vigore dal 5 luglio 1902 al 11 settembre 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;248~art2 · fonte del testo

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