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[1]Al comma 2 dell'articolo 9 della citata legge sugli spiriti 30 gennaio 1896 e' sostituito il seguente:
[2]«Essi fabbricanti dovranno dare una cauzione, nella misura di un decimo della tassa corrispondente alla quantita' di spirito che dichiareranno di voler tenere nel deposito, in denaro od titoli di Stato o garantiti dallo Stato».
Testo in vigore dal 30 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
