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[1]Per le deliberazioni ordinarie, la Corte di Cassazione sedente in Palermo, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, decidera' con sette votanti.
[2]Nei casi in cui a termine di legge si richiede il giudizio a sezioni unite, si riterra' adempiuto il disposto della legge ogni qual volta intervengano almeno undici votanti.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1862 al 16 dicembre 2009
