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[1]Per gli effetti dell'articolo 285 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, resta stabilito che al limite del dieci per cento ivi fissato per la compartecipazione del Governo agli utili dell'esercizio si sostituisce il sette e mezzo per cento, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite in detto articolo.
[2]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
