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[1]Lo Stato, per la concessione di questa linea, accorda al Comune di Torino e per esso alla Societa' Mediterranea sub-concessionaria, un sussidio annuo di lire 5000 a chilometro per anni settantacinque pel tronco Santhià-Borgomanero, come e' assegnato nella legge 3 agosto 1898, n. 357, e per anni settanta pel tronco Borgomanero-Arona, a partire dal giorno di apertura allo esercizio, regolarmente autorizzata, per tutta la lunghezza effettiva della linea compresa fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle stazioni estreme di Santhia' ed Arona da misurarsi in contraddittorio.
[2]Pei tronchi di linea, o per quelli cadenti nelle stazioni che fossero comuni con altra linea esistente, si paghera' l'intera sovvenzione dovuta dallo Stato, soltanto allora che sopra di essi venga costruito uno o piu' binari indipendenti per la nuova linea o per la linea preesistente, nel caso che la nuova ne occupi la sede.
[3]Per i periodi in cui l'esercizio rimanesse sospeso, per cause non provenienti da forza maggiore debitamente giustificate e constatate, il sussidio non sara' dovuto.
[4]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
