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[1]Stazioni
[2]Le stazioni e le fermate da costruirsi lungo la nuova linea sono quelle indicate nei progetti approvati, citati all'articolo 1, e cioe': Santhia', Carisio, Buronzo, Roasenda, Gattinara, Romagnano, Cureggio, Borgomanero, Comignago e Arona.
[3]Il Ministero si riserva la facolta' di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate, che, anche dopo l'apertura all'esercizio, riconoscesse opportune, sentito il concessionario.
[4]Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo la estensione e gli impianti dei tipi dei progetti approvati, salvo le aggiunte che, dopo l'apertura all'esercizio, fossero richieste dai bisogni del servizio.
[5]Il piano della via ferrata nelle stazioni non potra' mai avere una pendenza superiore al 3 per mille.
[6]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
