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[1]Penalita' in caso di ritardo
[2]La Societa' Mediterranea sub-concessionaria dovra' avviare le espropriazioni ed i lavori ed eseguire le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito all'articolo 2 del presente capitolato.
[3]Qualora la Societa' sub-concessionaria tardasse ad ultimare la linea in modo che non possa essere aperta al pubblico esercizio pel termine fissato dall'articolo 2 del presente capitolato, sara' soggetta alla multa di lire mille per ogni giorno di ritardo oltre il termine stesso.
[4]La multa pero' non verra' applicata, quando il ritardo sia dovuto a casi di forza maggiore, o ad altri impedimenti che non derivino dal fatto proprio della Societa' sub-concessionaria.
[5]Tutti i detti casi di forza maggiore dovranno essere immediatamente denunciati dalla Societa' sub-concessionaria al Governo, ed ogni contestazione relativa ai medesimi sara' devoluta al Collegio arbitrale, di cui all'articolo 34 del presente capitolato.
[6]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
