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[1]Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio
[2]Dalla data della legge che approvera' la presente concessione fino al termine della concessione medesima, sara' pagata dalla Societa' sub-concessionaria annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.
[3]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
