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[1]Trazione elettrica
[2]Qualora la Societa' sub-concessionaria credesse conveniente di proporre al Governo ed il medesimo approvi di introdurre la trazione elettrica sulla nuova linea Santhià-Arona, il Governo ne favorira' l'applicazione, obbligandosi a concedere gratuitamente la forza d'acqua necessaria in quanto possa il Governo stesso liberamente disporne. In tal caso gli impianti verranno eseguiti a cura e spesa della Societa' sub-concessionaria, e passeranno poi senz'altro in proprieta' dello Stato insieme alla linea gratuitamente allo scadere della concessione, dovendo considerarsi come un annesso e connesso della linea a tutti gli effetti di legge, oppure mediante il rimborso della spesa effettivamente sostenuta nel caso di riscatto.
[3]Nei detti impianti si intendono comprese le installazioni, le macchine ed apparecchi per la produzione della forza motrice e dell'energia elettrica ed eventuali sue trasformazioni, nonche' gli impianti per la trasmissione della energia medesima, sia alle stazioni di trasformazione, sia al materiale rotabile in esercizio.
[4]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
