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[1]Stagni e paludi
[2]Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.
[3]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
