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[1]Chiusura della strada
[2]La ferrovia sara' isolata con siepe viva o con quegli altri sistemi di chiusura lungo tutto il suo percorso, meglio adatti alle esigenze della localita', e che soddisfino alle prescrizioni di legge vigenti.
[3]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
