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[1]CAPITOLATO per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Santhia' ad Arona per Borgomanero
[2]Art. 1.
[3]Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione Il concessionario, e per esso la Societa' Mediterranea sub-concessionaria, e' obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria ed a semplice binario, da Santhia' ad Arona per Borgomanero, secondo il progetto redatto dalla Societa' Mediterranea in data 17 maggio 1900, e con le varianti ed aggiunte redatte dalla Societa' stessa in data 9 maggio 1901, e ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con voti del 17 settembre 1900 e 15 luglio 1901.
[4]------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
