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[1]Trasporti in servizio
[2]Per la costruzione ed in genere per tutti i lavori occorrenti alla linea formante oggetto della presente concessione, la Societa' Mediterranea sub-concessionaria e' autorizzata a trasportare in servizio sulla intera Rete Mediterranea in esercizio e sulla tratta di nuova costruzione, i materiali, attrezzi e meccanismi ed oggetti di consumo occorrenti alla medesima, come pure gli operai e le persone addette alla esecuzione e direzione dei relativi lavori e provviste.
[3]Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 35 del contratto di esercizio della Rete Mediterranea, per quanto riflette la misura del nolo dovuto dalla Societa' al Governo per l'uso del materiale rotabile durante il tempo che sara' adoperato nei trasporti in servizio sopra autorizzati, come pure per cio' che riguarda il computo delle percorrenze del medesimo materiale rotabile agli effetti dell'articolo 19 del capitolato di esercizio della Rete Mediterranea.
[4]La Societa' Mediterranea sub-concessionaria e' pure autorizzata a trasportare in servizio sulla intera Rete Mediterranea gli approvvigionamenti e le materie di consumo occorrenti per l'esercizio della nuova linea, al quale titolo la Societa' medesima comprendera' la somma annua di lire ventimila fra i prodotti della Rete principale ripartibili collo Stato.
[5]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
