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[1]Acquisto del materiale fisso e mobile
[2]Per le provviste del materiale fisso e mobile dovra' preferirsi, a parita' di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'articolo 21 del capitolato per la Rete Mediterranea, approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.
[3]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
