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[1]Telegrammi del Governo e dei privati
[2]Dietro richiesta del Governo, la Societa' sub-concessionaria dovra' assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sara' fatto a norma dei Regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle Poste e Telegrafi.
[3]Circa ai corrispettivi di questo servizio varranno le stesse disposizioni vigenti per la Rete Mediterranea.
[4]----------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
