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[1]Servizio di posta
[2]Il servizio di posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo, nonche' per i pacchi postali da una estremita' all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima, sara' fatto in conformita' alle condizioni e coi corrispettivi stabiliti dall'articolo 50 del capitolato per l'esercizio delle strade ferrate per la Rete Mediterranea, approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, nonche' dagli accordi e norme in vigore col Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'applicazione del detto articolo 50.
[3]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
