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[1]Trasporto gratuito dell'Autorita' politica
[2]Oltre ai funzionari governativi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione, sulla linea o sui tronchi di linea concessa, al prefetto della provincia e rispettivamente al sotto-prefetto del circondario.
[3]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
