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[1]Tariffe per i trasporti
[2]Le tasse da applicarsi per il percorso sulla nuova linea corrisponderanno alle tariffe generali, speciali e alle locali, senza svincolo di provenienza e di destinazione, in vigore sulle linee in esercizio di proprieta' dello Stato, tenuto anche conto del cumulo delle distanze, calcolate per il piu' breve percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo.
[3]La ripartizione dei prodotti delle merci a carro completo o tassate come tali, tra la sub-concessionaria Societa' Mediterranea e lo Stato, si effettuera' in ragione proporzionale alle tasse che in base alle tariffe vigenti spetterebbero ai rispettivi percorsi considerati isolatamente, salvo i nuovi patti che nel caso di rinnovazione dei contratti di esercizio venissero stabiliti fra il Governo e la Mediterranea.
[4]Sono estese alla nuova linea tutte le concessioni speciali contemplate nell'appendice prima e seconda dell'allegato E dei contratti di esercizio per la Rete Mediterranea e relative modificazioni col cumulo delle distanze anche in quanto riguarda i trasporti tassati con basi differenziali.
[5]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
