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[1]Durata della concessione
[2]La concessione della strada ferrata che forma oggetto del Capitolato presente, e' fatta per anni novanta, a decorrere dalla data della legge di approvazione della concessione medesima.
[3]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
