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[1]Il Governo del Re, non piu' tardi del 31 marzo 1904, presentera' al Parlamento un progetto di legge per determinare in qual tempo sara' da effettuarsi il riscatto delle linee contemplate nelle Convenzioni approvate con la presente legge, qualora a quella data non siano intervenuti speciali accordi in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione medesima.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. Zanardelli. G. Giusso.
[6]E. Di Broglio.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
[8]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
