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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a consentire la proroga dei termini di cui negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della convenzione 29 novembre 1919 tra la Societa' per le strade ferrate secondarie della Sardegna e la Societa' delle ferrovie complementari della Sardegna, il Ministero del tesoro e quello dei lavori pubblici.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 5 ottobre 1920.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Peano - Meda.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 21 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
