Art. 9
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[1]Nulla e' innovato all'obbligazione di denunziare i fabbricati esenti ed alla solidita' del conduttore nel caso di simulazione nel titolo di locazione.
[2]E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente Legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Torino addi' 23 giugno 1873.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[7]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 7 luglio 1873 al 16 dicembre 2009
