Art. 2
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Non incorre nella sopratassa per omissione chiunque abbia tralasciato di denunziare un reddito stato precedentemente accertato, sia per denunzia gia' fatta, sia di ufficio. Il passato accertamento terra' luogo della denunzia anche agli effetti della presente Legge. Conseguentemente, se il reddito del precedente risulti minore del nuovo accertamento, si incorre nella sovratassa per denunzia inesatta.
Testo in vigore dal 7 luglio 1873 al 16 dicembre 2009
