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[1]A favore degli agenti dimissionari, riammessi in servizio, sara' computato, agli effetti della pensione, solamente il servizio prestato alla dipendenza diretta dello Stato, con diritto al trattamento di riposo, di, cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 10 aprile 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI - MICHELI - BONOMI - LABRIOLA.
[6]Visto: Il guardasigilli FERA.
Testo in vigore dal 10 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
