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[1]Il Ministero di agricoltura, d'accordo con la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, determinera', all'atto della cessazione dal servizio dei singoli agenti, l'ammontare del capitale e degli interessi che la Cassa e' tenuta a versare al tesoro dello Stato.

[2]Tale accertamento dovra' essere fatto nel termine di un mese dalla cessazione dal servizio degli agenti ed i versamenti relativi saranno dalla Cassa effettuati non oltre i 30 giorni dalla data di accertamento delle somme dovute.

Testo in vigore dal 10 maggio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-10;552~art5 · fonte del testo

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